Ciascuna Parte contraente comunichera' all'altra Parte dati inerenti alle decisioni definitive pronunciate contro i cittadini di quest'ultima, trasmettendo unitamente le impronte digitali esistenti dei condannati.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art29 · fonte su Normattiva