delle condanne 1. Ciascuna Parte contraente informera' senza indugio l'altra Parte delle sentenze in materia penale passate in giudizio pronunciate dai propri tribunali contro i cittadini di quest'ultima Parte. 2. Previa richiesta, ogni Parte contraente informera' l'altra Parte anche delle sentenze che non sono ancora passate in giudicato, pronunciate nei riguardi dei cittadini di quest'ultima Parte.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art28 · fonte su Normattiva