Nei casi previsti dagli articoli 26 e 27 la Parte contraente richiesta comunichera' alla Parte richiedente le disposizioni della presente convenzione sulle quali il rifiuto di assistenza giudiziaria si fonda.
Testo vigente dal 29 aprile 1975
Nei casi previsti dagli articoli 26 e 27 la Parte contraente richiesta comunichera' alla Parte richiedente le disposizioni della presente convenzione sulle quali il rifiuto di assistenza giudiziaria si fonda.
Testo vigente dal 29 aprile 1975
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art28 · fonte su Normattiva