1. Le Parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini. La qualita' di cittadino si accertera' al momento della domanda di estradizione. 2. La Parte contraente richiesta rifiutera' l'estradizione degli apolidi residenti sul proprio territorio nonche' delle persone che hanno ottenuto il diritto di asilo. 3. La Parte contraente richiesta si impegna, nella misura in cui essa ha competenza a giudicarli, a perseguire gli individui di cui ai precedenti paragrafi, che hanno commesso nel territorio dell'altra Parte contraente fatti puniti dalle leggi di ambedue gli Stati, allorche' la Parte contraente richiedente inviera', per via diplomatica, una domanda a tal fine corredata da fascicoli, documenti, oggetti ed informazioni in suo possesso. La Parte richiedente sara' informata del seguito che verra' dato alla domanda.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art32 · fonte su Normattiva