Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 3 — Limiti soggettivi all'estradizione
Le Parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini e degli apolidi residenti. La qualita' di cittadino sara' accertata alla data della richiesta di estradizione.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
