1. L'estradizione puo' essere rinviata se la persona domandata in estradizione sia sottoposta a procedimento penale o debba scontare una pena che la privi della liberta' personale sul territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello per il quale e' richiesta l'estradizione. 2. In caso di rinvio, l'estradizione puo' essere eseguita solamente dopo che il processo penale sia concluso o, quando sia stata pronunciata una sentenza di condanna, solamente dopo che la pena sia stata scontata. 3. Nel caso in cui il rinvio dell'estradizione porti alla prescrizione dell'azione o causi difficolta' per l'esame dei fatti, la Parte contraente richiesta puo' ammettere l'estradizione temporanea sotto la condizione espressa che la persona richiesta per l'estradizione venga, rinviata a compimento degli atti processuali per i quali e' stata ammessa l'estradizione.
Testo vigente dal 29 aprile 1975
