[1]Articolo IX
[2]Se la persona della quale si chiede l'estradizione e' sottoposta a procedimento penale o sta espiando una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello per il quale e' stata chiesta l'estradizione, la consegna puo' essere rinviata sino alla conclusione del procedimento e al termine dell'espiazione della pena eventualmente inflitta.
Testo vigente dal 6 dicembre 1974
