La persona che e' stata estradata non puo' essere perseguita, processata o detenuta in vista della esecuzione di una pena, per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha motivato la estradizione se non nel caso che:

  • a)lo Stato che lo ha consegnato vi consenta. A tal fine una domanda dovra' essere presentata accompagnata dai documenti previsti all'articolo 39 e da un processo verbale redatto dall'autorita' giudiziaria contenente le dichiarazioni dell'estradato sull'estensione della estradizione e la menzione della possibilita' che gli e' stata data di inviare una memoria di difesa alle autorita' della Parte richiesta;
  • b)pur avendone avuto la possibilita', non abbia abbandonato il territorio della Parte contraente richiedente nel termine di un mese dalla fine del processo penale o dall'esecuzione della condanna oppure, una volta abbandonato il territorio, vi sia ritornata ulteriormente.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art37 · fonte su Normattiva