L'individuo che sara' stato consegnato non potra' essere ne' perseguito, ne' giudicato in contraddittorio, ne' essere detenuto in vista dell'esecuzione di una pena per un'infrazione anteriore alla consegna diversa da quella che aveva motivato l'estradizione salvo nei casi seguenti:

  • 1)quando, avendo avuto la liberta' di farlo, l'individuo estradato non ha lasciato, nei trenta (30) giorni che seguono il suo rilascio definitivo, il territorio dello Stato al quale e' stato consegnato o se vi e' ritornato dopo averlo lasciato;
  • 2)quando lo Stato che lo ha consegnato vi consenta; una domanda dovra' essere presentata a tal fine accompagnata dai documenti previsti al secondo comma dell'articolo 21 e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato sull'estensione dell'estradizione e la menzione della possibilita' che gli e' stata data di inviare una memoria di difesa alle autorita' dello Stato richiesto. Qualora la qualificazione data al fatto incriminato sia modificata nel corso della procedura, l'individuo estradato non sara' perseguito o giudicato se non nella misura in cui gli elementi costitutivi dell'infrazione, nuovamente qualificata, permetterebbero l'estradizione.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art29 · fonte su Normattiva