Dopo la ricezione della richiesta di estradizione, ove siano state osservate tutte le condizioni formali della estradizione, la Parte contraente richiesta prendera' misure immediate per l'arresto della persona richiesta, ad eccezione dei casi in cui, dagli atti allegati alla richiesta, risulti in modo indubbio che, conformemente alla presente convenzione, l'estradizione non e' ammissibile.
Testo vigente dal 29 aprile 1975
