1. L'arresto di una persona puo' avere luogo anche prima della ricezione della domanda di estradizione se vi e' stata in tal senso una richiesta dalla Parte contraente richiedente. Nella richiesta si fara' menzione de mandato di arresto o della decisione definitiva emessi contro la persona, precisando che la richiesta di estradizione verra' trasmessa ulteriormente. La richiesta puo' essere fatta per posta, telegrafo o telex. 2. In merito all'arresto eseguito conformemente al paragrafo precedente verra' immediatamente informata l'altra Parte contraente. 3. L'arresto provvisorio previsto al paragrafo 1, puo' avere la durata massima di un mese. Questo termine potra' essere prorogato di quindici giorni dietro motivata richiesta della Parte contraente richiedente.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art41 · fonte su Normattiva