Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 8 — Arresto provvisorio
- 1)In caso di urgenza l'arresto provvisorio della persona di cui e' stata chiesta l'estradizione puo' essere effettuato anche prima dell'arrivo della domanda di estradizione di cui all'articolo 6, se l'autorita' competente di una Parte Contraente lo richiede direttamente al Ministero della Giustizia dell'altra Parte Contraente, per posta, telegrafo o telex. Tale domanda menzionera' il reato per il quale sara' chiesta l'estradizione e il tempo e il luogo in cui esso e' stato commesso, la data e il numero del mandato d'arresto, o della decisione che motiva l'estradizione, e, nei limiti del possibile, i dati segnaletici dell'individuo ricercato e il suo indirizzo.
- 2)La Parte Contraente richiedente sara' informata senza indugi dell'arresto provvisorio, del momento della sua esecuzione o delle cause per le quali la richiesta non ha potuto essere soddisfatta.
- 3)L'arresto provvisorio avra' termine se, entro un mese dall'arresto, la Parte richiesta non sara' stata investita dalla domanda di estradizione.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
