Il testimone o il perito che, trovandosi sul territorio di una delle Parti contraenti, sia comparso a seguito di una citazione avanti una autorita' giudiziaria della altra Parte contraente, non puo', qualunque sia la sua cittadinanza, essere perseguito, arrestato o sottoposto all'esecuzione di una pena sul territorio di quest'ultima per il reato che costituisce oggetto del procedimento per il quale e' stato citato a comparire, ovvero per un altro reato commesso anteriormente alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta.
Testo vigente dal 29 aprile 1975
