Il testimone o il perito perde la garanzia prevista dall'articolo 52 se non ha lasciato il territorio della Parte contraente richiedente nel termine di quindici giorni dalla data in cui l'autorita' giudiziaria che lo ha convocato gli rende noto che la sua presenza non e' piu' necessaria. In questo termine non e' incluso il tempo in cui il testimone o il perito non abbia potuto lasciare il territorio di detta Parte per motivi indipendenti dalla propria volonta'.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art53 · fonte su Normattiva