[1]' di testimoni e periti

[2]1. Un testimone o un perito di qualsiasi nazionalita', che debba comparire in base ad una citazione notificatagli dall'autorita' giudiziaria della Parte Contraente richiesta, avanti gli organi della Parte Contraente richiedente in materia civile, commerciale e di stato delle persone, non puo' essere perseguito penalmente o arrestato a motivo di un atto passibile di pena commesso ancor prima dell'attraversamento del confine della Parte richiedente; neppure puo' essere eseguita, nei suoi confronti, una sentenza di condanna pronunciata in precedenza. Non si possono iniziare procedimenti contro tale persona per altre violazioni di legge commesse prima dell'attraversamento del confine dello Stato, ne' si puo' prendere qualsiasi altro provvedimento conseguente a tale violazione. 2. Un teste o un perito perde la protezione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo se non ha lasciato il territorio della Parte Contraente richiedente entro quindici giorni da quello in cui gli e' stato comunicato che la sua presenza non e' piu' richiesta. Tale limite non include il periodo durante il quale il teste o il perito non ha avuto la possibilita' di lasciare il territorio della Parte Contraente per ragioni indipendenti dalla sua volonta'. 3. Qualora una persona che si trovi detenuta nel territorio della Parte Contraente richiesta, venga convenuta in giudizio dall'Autorita' giudiziaria dell'altra Parte Contraente quale teste o perito e debba essere trasferita temporaneamente a tale scopo, ha diritto alla protezione che le viene assicurata dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619~art21 · fonte su Normattiva