Art. 7 (Trattato)
DI SPECIALITA' 1. Senza il consenso della Parte richiesta la persona estradata non puo' essere sottoposta a processo penale o a provvedimenti coercitivi o restrittivi della liberta' personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata concessa. 2. Se la qualificazione giuridica data al fatto per il quale l'estradizione e' stata concessa e' modificata nel corso del procedimento, la persona estradata puo' essere sottoposta a processo penale o a restrizione della liberta' personale solo se per il fatto diversamente qualificato e' consentita l'estradizione. 3. Senza il consenso della Parte richiesta la persona estradata non puo' essere consegnata ad uno Stato terzo per un fatto commesso anteriormente alla consegna alla Parte richiedente. 4. La Parte che intende ottenere il consenso previsto nei paragrafi 1 e 3 deve farne richiesta allegando la documentazione indicata nell'articolo 8 lett. b) e c) e, quando esista, anche quella indicata alla lett. a) o, se si tratta di consegna ad uno Stato terzo, la domanda di estradizione e i documenti presentati da quest'ultimo. Alla domanda sono inoltre allegate le dichiarazioni rese dalla persona estradata all'autorita' giudiziaria della Parte richiedente in ordine all'estensione dell'estradizione o alla consegna allo Stato terzo. 5. Le disposizioni dei paragrafi che precedono non si applicano quando la persona estradata, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio della Parte alla quale e' stata consegnata entro 45 giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
