Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992
Art. 8 (Trattato)
A SOSTEGNO DELLA DOMANDA 1. Alla domanda di estradizione devono essere allegati:
- a)l'originale o una copia autenticata del provvedimento restrittivo della liberta' personale o, se l'estradizione e' richiesta per l'esecuzione di pena, della sentenza irrevocabile di condanna accompagnata dall'indicazione della pena ancora da scontare;
- b)l'esposizione dei fatti per i quali l'estradizione viene richiesta, con l'indicazione del tempo e del luogo della loro consumazione e la loro qualificazione giuridica;
- c)il testo delle disposizioni di legge applicabili ivi comprese le norme sulla prescrizione;
- d)i dati segnaletici disponibili della persona richiesta e qualsiasi informazione utile a identificarla e a determinarne la cittadinanza. 2. Se le informazioni fornite sono insufficienti, la Parte richiesta domanda alla Parte richiedente le ulteriori informazioni necessarie, fissando un termine per la loro comunicazione. Tale termine puo' essere prorogato su domanda motivata.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
