1. Il transito sul territorio di una Parte di una persona estradata da uno stato terzo verso l'altra Parte sara' autorizzato, su decisione dell'autorita' competente, su domanda corredata dagli originali o da copie autenticate dei documenti relativi alla procedura di estradizione e dalla indicazione delle generalita' degli agenti che accompagnano la persona. A detti agenti si applicano le disposizioni dell'art. 17. 2. Il transito puo' essere rifiutato per i motivi per i quali puo' essere rifiutata l'estradizione ai sensi del presente Trattato, nonche' per gravi motivi d'ordine pubblico. 3. Nel caso in cui e' utilizzata la via aerea e non e' previsto alcun atterraggio, non e' necessaria l'autorizzazione della Parte il cui territorio e' sorvolato. Tuttavia tale Parte deve essere in anticipo informata del transito dall'altra Parte, che fornira' i dati relativi all'identita' della persona, dara' indicazione del fatto commesso, della sua qualificazione giuridica ed eventualmente della pena da scontare ed attestera' l'esistenza di un provvedimento restrittivo della liberta' personale o di una sentenza irrevocabile a pena restrittiva della liberta' personale. Se l'atterraggio avviene, questa comunicazione produrra' gli stessi effetti della domanda di arresto provvisorio prevista dall'art. 13.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;144~trattato-art19 · fonte su Normattiva