Art. 1 (Protocollo)
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.
[3]PROTOCOLLO relativo alla protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento di origine terrestre
[4]LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, in quanto PARTI CONTRAENTI della Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, DESIDEROSI di dare applicazione all'articolo 4, paragrafo 2, e agli articoli 8 e 15 di detta Convenzione, CONSIDERANDO il rapido sviluppo delle attivita' umane nella zona del Mare Mediterraneo, particolarmente nel campo dell'industrializzazione e dell'urbanesimo, nonche' l'aumento stagionale delle popolazioni costiere dovuto al turismo, RICONOSCENDO il pericolo che l'inquinamento di origine terrestre costituisce per l'ambiente marino e per la salute umana nonche' i gravi problemi che ne derivano in molte acque costiere ed in estuari di fiumi del Mediterraneo, in genere dovuti allo scarico di rifiuti domestici ed industriali non trattati, insufficientemente trattati o inadeguatamente evacuati, RICONOSCENDO i diversi livelli di sviluppo tra gli Stati costieri e tenendo conto degli imperativi dello sviluppo economico e sociale dei paesi in via di sviluppo, DECISI ad adottare in stretta collaborazione tutte le misure necessarie a proteggere il Mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine terrestre, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
[5]Articolo 1.
[6]Le parti contraenti del presente Protocollo (di seguito denominate "le Parti") prendono tutte le misure appropriate per prevenire, ridurre, combattere e controllare l'inquinamento della zona del Mare Mediterraneo, dovuto agli scarichi dei fiumi, degli stabilimenti costieri o degli emissari, oppure provenienti da qualsiasi altra fonte terrestre situata sul loro territorio.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
