[1]1. Le disposizioni della Convenzione in rapporto a tutti i Protocolli si applicano al presente Protocollo. 2. Il regolamento interno e le regole finanziarie adottate in conformita' all'articolo 18 della Convenzione si applicano al presente Protocollo, a meno che le Parti del presente Protocollo non convengano diversamente.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

[3]FATTO a Barcellona, il sedici febbraio millenovecentosettantasei, in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, spagnola e francese, i quattro testi facenti ugualmente fede.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~protocollo-art15 · fonte su Normattiva