[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]CONVENZIONE per la salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento

[4]LE PARTI CONTRAENTI,

[5]Consapevoli del valore economico, sociale e culturale dell'ambiente marino del mar Mediterraneo e della sua importanza per la salute, Pienamente consapevoli che e' loro dovere di preservare questo patrimonio comune nell'interesse delle generazioni presenti e future, Riconoscendo che l'inquinamento costituisce una minaccia per l'ambiente marino, per il suo equilibrio ecologico, per le sue risorse e le sue legittime utilizzazioni, Tenendo conto delle caratteristiche idrografiche ed ecologiche particolari del mar Mediterraneo e della sua particolare vulnerabilita' all'inquinamento, Notando che, malgrado i progressi realizzati, le convenzioni internazionali esistenti in materia non si applicano a tutti gli aspetti e a tutte le fonti di inquinamento dell'ambiente marino e non rispondono interamente alle speciali necessita' del mar Mediterraneo, Apprezzando pienamente la necessita' di una stretta cooperazione fra gli Stati e le organizzazioni internazionali interessate, nel quadro di un ampio insieme di misure concertate a livello regionale, per proteggere e migliorare l'ambiente marino del mar Mediterraneo, Hanno convenuto quanto segue:

[6]ARTICOLO 1. (Campo d'applicazione geografico).

[7]1. Ai fini della presente Convenzione, il mar Mediterraneo designa le acque marittime del Mediterraneo propriamente detto e dei golfi e mari che esso racchiude tra (limite occidentale) il meridiano che passa per il faro di capo Sparta, all'entrata dello stretto di Gibilterra, e (limite orientale) il limite meridionale dello stretto dei Dardanelli, tra i fari di Mehemetcik e di Kumkale. 2. Salvo disposizioni contrarie di uno qualunque dei protocolli relativi alla presente Convenzione, il mar Mediterraneo non comprende le acque interne delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~art1 · fonte su Normattiva