Art. 16 (Protocollo)
[1]1. Le disposizioni della Convenzione che si riferiscono ad un protocollo si applicano al seguente Protocollo. 2. Il regolamento interno e le norme finanziarie adottate in conformita' dell'articolo 18 della Convenzione si applicano al presente Protocollo a meno che le Parti non dispongano altrimenti. 3. Il presente Protocollo e' aperto in Atene, dal 17 maggio 1980 al 16 giugno 1980, e a Madrid, dal 17 giugno 1980 al 16 maggio 1981, alla firma degli Stati invitati alla Conferenza dei plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sulla protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento d'origine terrestre, tenuta ad Atene dal 12 al 17 maggio 1980. E' ugualmente aperto, fino alle stesse date, alla firma della Comunita' economica europea e di ogni analogo raggruppamento economico regionale di cui almeno uno dei membri sia uno Stato costiero della zona del Mediterraneo e che eserciti competenze nei settori contemplati dal presente Protocollo. 4. Il presente Protocollo sara' sottoposto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo spagnolo, che assumera' le funzioni di depositario. 5. A partire dal 17 maggio 1981, il presente Protocollo e' aperto all'adesione degli Stati citati nel precedente paragrafo 3 della Comunita' economica europea e di ogni raggruppamento menzionato in detto paragrafo. 6. Il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data del deposito di almeno sei strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione del Protocollo o di adesione ad esso effettuato dalle Parti citate al paragrafo 3 del presente articolo.
[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
[3]FATTO ad Atene, il 17 maggio 1980, in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, spagnola e francese, i quattro testi facenti ugualmente fede.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
