1. La riunione delle Parti adotta a maggioranza dei due terzi i programmi e le misure per la riduzione o l'eliminazione dell'inquinamento d'origine terrestre previsti dagli articoli 5 e 6 del presente Protocollo. 2. Le Parti che non hanno potuto accettare un programma o delle misure informano la riunione delle Parti delle disposizioni che intendono prendere nel campo del programma o delle misure in questione, restando inteso che queste Parti potranno in ogni momento dare il loro consenso al programma o alle misure adottate.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;128~protocollo-art15 · fonte su Normattiva