Art. 18 (Protocollo)
[1]1. Le disposizioni della Convenzione riferentisi ai protocolli si applicheranno al presente Protocollo. 2. Il regolamento interno e le norme di carattere finanziario adottate conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione si applicheranno al presente Protocollo, a meno che le Parti del presente Protocollo non convengano diversamente. 3. Il presente Protocollo sara' aperto - a Ginevra il 3 e 4 aprile 1982 e a Madrid dal 5 aprile 1982 al 2 aprile 1983 - alla firma delle Parti contraenti della Convenzione e degli Stati invitati alla Conferenza dei plenipotenziari sul Protocollo relativo alle aree particolarmente protette del Mediterraneo, che ha avuto luogo a Ginevra il 2 e 3 aprile 1982. Inoltre, dal 5 aprile 1982 al 2 aprile 1983, sara' aperto alla firma dei gruppi economici regionali dei cui membri almeno uno sia uno Stato rivierasco della zona del mar Mediterraneo e abbia competenze nei settori coperti dal presente Protocollo. 4. Il presente Protocollo sara' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo spagnolo, che assumera' le funzioni di depositario. 5. A partire dal 3 aprile 1983, il presente Protocollo sara' aperto all'adesione delle Parti contraenti della Convenzione e di ogni Stato o gruppo previsto al paragrafo 3. 6. Il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di deposito di almeno sei strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del Protocollo, o di adesione ad esso.
[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
[3]FATTO A Ginevra, il 3 aprile 1982, in un unico esemplare nelle lingue araba, francese, inglese e spagnola, i quattro testi facenti egualmente fede.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
