Art. 10 (Trattato)
Alte Parti Contraenti si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la valorizzazione dei loro patrimoni culturale e artistico, e ad incoraggiare la collaborazione tra Musei e tra Istituzioni incaricate della conservazione e del restauro dei monumenti. Esse convengono che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovino nel loro territorio siano restituite all'altra Parte.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
