Alte Parti Contraenti si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la valorizzazione dei loro patrimoni culturale e artistico, e ad incoraggiare la collaborazione tra Musei e tra Istituzioni incaricate della conservazione e del restauro dei monumenti. Esse convengono che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovino nel loro territorio siano restituite all'altra Parte.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;128~trattato-art10 · fonte su Normattiva