Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002
Art. 6 (Accordo) — Conservazione del patrimonio culturale
Le due Parti contraenti promuoveranno:
- a)una stretta cooperazione nei settori dei musei e degli scavi archeologici, del restauro e della conservazione dei monumenti e dei reperti storici, nonche' nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, documenti ed altri oggetti di valore storico, anche nel quadro delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalle due Parti;
- b)la collaborazione nel campo della tutela e del recupero dei beni ambientali e della gestione del paesaggio culturale e dei parchi archeologici;
- c)lo scambio d'informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni. Esse incoraggeranno la pubblicazione di studi e lavori in tali campi nell'interesse dei due Paesi ed, in particolare, s'impegnano a promuovere le missioni archeologiche e a diffonderne la conoscenza delle attivita' svolte. Ciascuna delle due Parti assicurera' l'esenzione da imposte doganali e da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di materiale offerto in dono dall'altra parte contraente per la attuazione delle attivita' previste dal presente articolo.
Testo vigente dal 23 gennaio 2004
