Parti contraenti favoriranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico. Le Parti contraenti si impegnano altresi' a collaborare nella lotta al traffico illecito di beni culturali, con azioni di prevenzione, repressione e restituzione, secondo la legislazione nazionale e quella dell'Unione Europea, nel rispetto anche della Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' dei beni culturali, adottata il 14 novembre 1970, e degli altri Accordi internazionali in materia ai quali entrambi i Paesi aderiscono.

Testo vigente dal 23 agosto 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-08-02;132~accordo-art5 · fonte su Normattiva