Art. 5 (Trattato)
Alte Parti Contraenti, tenuto conto dell'importanza della cooperazione finanziaria, elemento necessario per la promozione dell'insieme delle relazioni economiche, in un quadro di equilibrio e di reciproco interesse, incoraggiano la realizzazione in comune di progetti nel campo delle infrastrutture, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Esse favoriscono lo sviluppo in Marocco di attivita' congiunte nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca al fine di assicurare la sua autosufficienza alimentare.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
