Art. 10 (Trattato)
Parti attribuiranno un'importanza prioritaria alla collaborazione nel settore energetico, in materia di trasporti e telecomunicazioni. Esse appoggeranno le azioni di cooperazione riguardanti la soluzione degli aspetti tecnici delle attivita' industriali in tali settori, mirando, in primo luogo, al risparmio energetico e alla modernizzazione delle infrastrutture. In tali campi le Alte Parti Contraenti favoriranno la collaborazione reciproca tra le organizzazioni ed enti dei due Paesi e agiranno per la realizzazione di una collaborazione a livello europeo.
Testo vigente dal 27 febbraio 1995
