Art. 9 (Trattato)
due Parti attribuiranno un'importanza prioritaria alla collaborazione nel settore energetico, in materia di trasporti e telecomunicazioni. Esse appoggeranno le forme di cooperazione riguardanti la soluzione degli aspetti tecnici delle attivita' industriali in tali settori, mirando, in primo luogo, al risparmio energetico e alla modernizzazione delle infrastrutture. In tali campi le Alte Parti Contraenti favoriranno la collaborazione reciproca tra i rispettivi enti ed organizzazioni e agiranno per la realizzazione di una collaborazione a livello europeo.
Testo vigente dal 18 marzo 1995
