Art. 8 (Trattato)
Alte Parti Contraenti favoriscono lo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica, sia sulla base di programmi gia' concordati, sia identificando nuove linee di priorita'. Esse attribuiscono un carattere prioritario alla collaborazione in materia di innovazioni tecnologiche, nel settore energetico e delle biotecnologie.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
