Art. 11 (Trattato)
Alte Parti Contraenti appoggeranno la collaborazione nel settore della scienza e delle tecnologie avanzate, sulla base dei programmi gia' convenuti e dei programmi aggiuntivi in cui saranno definite nuove linee di priorita' sul piano della ricerca scientifica e dell'ammodernamento tecnologico. Riconoscendo il ruolo crescente della scienza e della tecnologia nella societa' futura, le Alte Parti Contraenti hanno concordato inoltre di appoggiarsi reciprocamente, per quanto possibile, al fine di un inserimento piu' attivo dei competenti organismi dei due Paesi in programmi multilaterali di collaborazione scientifica e tecnologica e la creazione di parchi scientifici e tecnologici.
Testo vigente dal 27 febbraio 1995
