Art. 7 (Trattato)
Alte Parti Contraenti, nel quadro della cooperazione, individueranno delle iniziative nei settori economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale e dell'ambiente, secondo una strategia di integrazione e di interconnessione che sara' perseguita sia sul piano bilaterale sia sul piano regionale.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
