[1]di cabotaggio

[2]1. Le navi battenti bandiera di ciascuna delle Parti contraenti non possono effettuare il cabotaggio tra i porti siti all'interno dell'altra area. 2. Non si intende per cabotaggio il fatto che una nave tocchi piu' porti di un'area per imbarcare passeggeri diretti in uno dei porti dell'altro Paese.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art23 · fonte su Normattiva