In questa parte della presente convenzione:

  • a)il termine "nave adibita al piccolo cabotaggio" sta a designare qualsiasi nave che sia esclusivamente adibita a viaggi per i quali non si allontani dal Paese di partenza piu' che dai porti vicini dei Paesi limitrofi, entro limiti geografici:
  • i)nettamente definiti dalla legge nazionale o da un contratto collettivo intercorso fra le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate;
  • ii)uniformi, per quanto concerne l'applicazione dell'insieme delle disposizioni di questa parte della presente convenzione;
  • iii)notificati dal membro interessato, al momento della registrazione del suo strumento di ratifica, con dichiarazione in allegato a detto strumento;
  • iv)fissati previa consultazione con gli altri membri interessati;
  • b)il termine "nave adibita alla navigazione di lungo corso" sta a designare qualsiasi nave non adibita al piccolo cabotaggio;
  • c)il termine "nave passeggeri" sta a designare qualsiasi nave che abbia una licenza che le consenta il trasporto di oltre dodici passeggeri;
  • d)il termine "durata del lavoro" sta a designare il periodo di tempo durante il quale un membro dell'equipaggio e' tenuto, in base all'ordine di un superiore, ad effettuare un lavoro per la nave o per l'armatore.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art12 · fonte su Normattiva