Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 12 (Convenzione 109)
In questa parte della presente convenzione:
- a)il termine "nave adibita al piccolo cabotaggio" sta a designare qualsiasi nave che sia esclusivamente adibita a viaggi per i quali non si allontani dal Paese di partenza piu' che dai porti vicini dei Paesi limitrofi, entro limiti geografici:
- i)nettamente definiti dalla legge nazionale o da un contratto collettivo intercorso fra le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate;
- ii)uniformi, per quanto concerne l'applicazione dell'insieme delle disposizioni di questa parte della presente convenzione;
- iii)notificati dal membro interessato, al momento della registrazione del suo strumento di ratifica, con dichiarazione in allegato a detto strumento;
- iv)fissati previa consultazione con gli altri membri interessati;
- b)il termine "nave adibita alla navigazione di lungo corso" sta a designare qualsiasi nave non adibita al piccolo cabotaggio;
- c)il termine "nave passeggeri" sta a designare qualsiasi nave che abbia una licenza che le consenta il trasporto di oltre dodici passeggeri;
- d)il termine "durata del lavoro" sta a designare il periodo di tempo durante il quale un membro dell'equipaggio e' tenuto, in base all'ordine di un superiore, ad effettuare un lavoro per la nave o per l'armatore.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
