delle navi nei porti 1. Alla luce del principio di reciprocita' e nonostante gli obblighi giuridici interni, ciascuna Parte Contraente riservera' alle navi dell'altra Parte Contraente, che facciano scalo nei suoi porti, lo stesso trattamento riservato alle proprie navi di bandiera, ivi compreso:

  • a)la liberta' d'ingresso nei porti;
  • b)lo scalo e la partenza dai porti;
  • c)il pagamento delle tasse e delle tariffe, nonche' dei diritti marittimi, riferiti ai servizi portuali;
  • d)i diritti e le tasse portuali;
  • e)l'utilizzo di attrezzature portuali per le operazioni connesse al carico ed allo scarico;
  • f)l'utilizzo di impianti e servizi portuali destinati al carico ed allo scarico dei rifiuti di bordo;
  • g)l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dell'equipaggio e delle merci. 2. Per quanto riguarda la tassa di ancoraggio, l'utilizzo di fari e di segnalazioni marittime o similari, il trattamento nazionale verra' applicato soltanto alle navi battenti bandiera delle Parti Contraenti. 3. Ciascuna Parte Contraente adottera', in conformita' alle proprie leggi e regolamenti nazionali, tutte le misure appropriate per evitare ritardi alle navi nei porti e semplificare, per quanto possibile, il disbrigo delle formalita' di frontiera, doganali, sanitarie e delle altre formalita' applicabili nei porti. 4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti delle Autorita' locali e delle Autorita' marittime e portuali nell'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia doganale, di sanita' pubblica, di sicurezza delle navi e dei porti, di tutela contro l'inquinamento marino, di salvaguardia della vita umana, di trasporto di merci pericolose e di sostanze tossiche, loro identificazione, nonche' di ammissione degli stranieri. 5. Ciascuna Parte Contraente notifichera' all'altra Parte Contraente la propria legislazione ed i regolamenti nazionali concernenti le materie del presente articolo. In relazione all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, l'Italia notifichera' all'Egitto anche le norme comunitarie in vigore nelle materie di cui sopra.

Testo vigente dal 17 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-12-02;182~accordo-art4 · fonte su Normattiva