[1]delle concessioni

[2]1. Le imprese di autotrasporti presentano domanda di concessione alle proprie Autorita' locali competenti. 2. Ogni domanda e' corredata da una planimetria del percorso, dai programmi di esercizio con gli orari, dalle tariffe e dalla descrizione dei veicoli. 3. Le domande che sono approvate dalle competenti Autorita' locali di una Parte sono trasmesse con la documentazione di cui al precedente comma 2 per la approvazione, alle competenti Autorita' locali dell'altra Parte, le quali sono tenute a comunicare la loro decisione entro 15 giorni dalla ricezione.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art27 · fonte su Normattiva