[1]di servizi automobilistici di linea

[2]1. Le autolinee di cui al presente Accordo sono esercitate in base alle concessioni da imprese autorizzate a tale attivita' secondo le norme vigenti nel Paese di appartenenza. 2. Le concessioni sono rilasciate dalle Autorita' locali competenti, ciascuna per la parte di percorso nella rispettiva area. Tali concessioni hanno validita' di 3 anni e possono essere prorogate. 3. In casi particolari, possono essere rilasciato concessioni anche per periodi piu' brevi.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art26 · fonte su Normattiva