[1]per il transito
[2]1. I documenti che vengono rilasciati ai fini della applicazione dell'articolo 2 sono i seguenti:
- a)lasciapassare,
- b)lasciapassare straordinario,
- c)foglio complementare agricolo. 2. I documenti di cui sopra cono conformi rispettivamente agli allegati n. 1, 2 e 3.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
