[1]complementare agricolo

[2]1. Il documento che da' diritto alle persone indicate negli articoli 7, 8 e 9 del presente Accordo di recarsi per un numero illimitato di volte dall'una all'altra area per svolgere attivita' agricole e' il foglio complementare agricolo allegato al lasciapassare. 2. Dal foglio complementare agricolo devono risultare l'ubicazione, l'estensione ed il genere di coltura di ciascun fondo, nonche' la specie del bestiame ed il numero dei capi utilizzati per scopi agricoli. I capi di bestiame nati durante la sosta nell'altra area devono essere annotati da parte degli organi doganali sul foglio complementare agricolo entro 14 giorni dalla nascita. A tal fine il titolare del foglio complementare agricolo esibisce un certificato rilasciato dall'Autorita' comunale del luogo in cui e' avvenuta la nascita del bestiame. 3. Nel foglio complementare agricolo sono indicati il valico o i punti di passaggio agricoli da usufruire normalmente. 4. Nel foglio complementare agricolo e' menzionato anche il nome del proprietario dei fondi. 5. Sul foglio complementare agricolo che viene rilasciato al titolare del diritto di uso civico viene apposto il timbro bilingue con la scritta "

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]6. Il foglio complementare agricolo e' valido un anno ed e' rinnovabile. 7. Esso e' conforme all'allegato n. 3.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art10 · fonte su Normattiva