[1]per il trasferimento di medicinali
[2]Ai titolari di lasciapassare e' consentito di trasportare dall'altra area nell'area di residenza, in esenzione di diritti doganali e di altre imposte o tasse:
- a)medicinali acquistati in base a ricetta medica o veterinaria;
- b)medicinali acquistabili anche senza ricetta medica, quando la loro denominazione risulti dall'indicazione dell'involucro e siano destinati ad uso proprio del portatore o per un membro della sua famiglia, nelle normali quantita' contenute nei singoli pacchetti nella vendita al dettaglio.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
