[1]doganale

[2]1. Ai Fini del controllo dell'utilizzazione delle facilitazioni fiscali e valutarie di cui all'articolo 34 vengono utilizzati gli spazi appositamente predisposti nel lasciapassare. 2. Per l'accertamento del valore delle merci importate ed esportate, le Autorita' doganali delle due Parti applicano le rispettive legislazioni in vigore e, se necessario, si scambiano le relative informazioni.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art37 · fonte su Normattiva