1. Per gli aeromobili non vengono richiesti o rilasciati documenti doganali. Gli aeromobili, le provviste di bordo, ivi compresi i carburanti le attrezzature sanitarie ed i medicinali necessari all'operazione di trasporto introdotti nello Stato di destinazione per l'uso temporaneo sono esenti da ogni diritto e tassa di importazione, senza procedure formali e senza il deposito di una cauzione. Altre merci, esclusi gli effetti personali, non possono essere trasportate. 2. Le provviste di bordo, ivi compresi i carburanti, le apparecchiature sanitarie ed medicinali, sono esenti da ogni diritto e tassa di importazione nella misura in cui vengono impiegati. In caso di mancato impiego devono essere riesportati. 3. Per i materiali che beneficiano delle agevolazioni indicate nei paragrafi 1 e 2 non trovano applicazione le disposizioni relative ai divieti e alle limitazioni del traffico merci internazionale. 4. Le rispettive Autorita' di Polizia e di Dogana, a seguito della notifica del Piano di Volo nei termini previsti dall'articolo 4 si riservano il diritto, ove lo ritengano necessario, di effettuare i controlli previsti dagli ordinamenti interni.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;388~accordo-art6 · fonte su Normattiva