[1]di speciali convenzioni in materia di assicurazioni sociali

[2]1. Le questioni concernenti le prestazioni di assicurazioni sociali spettanti alle persone che essendo residenti in una delle aree considerate dal presente Accordo hanno un regolare rapporto di lavoro nell'altra area, sono regolate da apposite Convenzioni stipulate tra gli Istituti o Enti di assicurazione sociale delle due Parti, affinche' agli assicurati stessi ed ai loro aventi diritto nella area di residenza sia resa possibile la concessione di cure ospedaliere, ambulatoriali e domiciliari, ivi compreso l'acquisto di medicinali ed altri mezzi terapeutici, nonche' il pagamento delle indennita', a carico degli Istituti o Enti competenti dell'altra area, che sono tenuti alle prestazioni di cui si tratta. 2. Le predette convenzioni regolano anche la procedura per il rimborso delle spese che gli Istituti o Enti di una area hanno sostenuto per conto degli Istituti o Enti dell'altra area.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art41 · fonte su Normattiva