Art. 1 (Convenzione)
La Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela intendono regolare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e desiderando tutelare i diritti delle persone che sono state assoggettate ai sistemi di sicurezza sociale di uno o di entrambi i Paesi, hanno concordato di stipulare la seguente convenzione: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, si stabiliscono le seguenti definizioni:
- a)"legislazione": indica le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni altra disposizione esistente o futura concernente i regimi di sicurezza sociale di cui all'art. 2 della presente convenzione;
- b)"autorita' competente": indica: in Italia, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della sanita'; in Venezuela, il Ministero del lavoro;
- c)"istituzione": indica l'organismo o l'autorita' responsabile dell'applicazione delle legislazioni di cui all'art. 2;
- d)"istituzione competente": indica l'istituzione alla quale l'interessato e' iscritto al momento della domanda di prestazione, o l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o avrebbe diritto se egli ed i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale istituzione si trova;
- e)"lavoratori": indica le persone che, esercitando o avendo esercitato una attivita' indipendente o dipendente, sono o sono stati assoggettati, alle legislazioni menzionate nell'art. 2 della presente convenzione;
- f)"periodi assicurazione": indica i periodi di contribuzione o i periodi assimilati considerati quali periodi di contribuzione da ciascuna legislazione;
- g)"prestazioni": indica le prestazioni che possono essere erogate in base alle legislazioni di cui all'art. 2 della presente convenzione. 2. Gli altri termini ed espressioni utilizzati nella presente convenzione hanno il significato loro attribuito dalla legislazione applicabile.
Testo vigente dal 17 agosto 1991
