[1]CONVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

[2]Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay animati dalla volonta' di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno concordato di concludere la presente Convenzione e a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari: il Presidente della Repubblica italiana il sottosegretario di Stato agli affari esteri dottor Giorgio Santuz; il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay il Ministro degli affari esteri dottor Adolfo Folle Martinez e il Ministro del lavoro e sicurezza sociale dottor Jose' E. Etcheverry Stirling; i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato la presente Convenzione nella forma, alle condizioni e nei limiti risultanti dalle seguenti disposizioni.

[3]ARTICOLO 1.

[4]Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:

  • a)il termine "Convenzione" indica la presente Convenzione;
  • b)il termine "Legislazione" indica la Costituzione, le leggi, i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione relativi alle materie contemplate nel successivo articolo;
  • c)il termine "Autorita' competenti" indica i Ministeri o Segreterie di Stato che in ciascuno Stato contraente abbiano competenza per quanto concerne i regimi di sicurezza sociale;
  • d)il termine "Istituzione competente" indica le Istituzioni che in ciascuno Stato contraente siano incaricate dell'amministrazione di uno o piu' regimi di sicurezza sociale;
  • e)il termine "Organismo di collegamento" indica l'Istituzione o le Istituzioni di sicurezza sociale designate dalle autorita' competenti di ciascuno Stato contraente con il compito di operare il collegamento diretto nella trattazione delle pratiche tra le Istituzioni competenti di ciascuno Stato ai fini della concessione delle prestazioni;
  • f)il termine "periodo di assicurazione" indica periodi considerati validi dalla legislazione applicabile al fine di ottenere le prestazioni;
  • g)il termine "prestazioni" indica le prestazioni che si debbono erogare in ottemperanza alle legislazioni menzionate nell'articolo 2;
  • h)il termine "Prestazioni familiari" indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi di famiglia;
  • i)il termine "lavoratori" indica le persone che possono far valere i periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni cui si riferisce l'articolo seguente;
  • j)il termine "familiari" indica le persone definite o riconosciute tali dalla legislazione applicabile;
  • k)il termine "luogo di residenza" indica il luogo di dimora abituale o temporanea.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669~art1 · fonte su Normattiva