[1]nell'area adiacente

[2]1. Il rientro nell'area di residenza deve essere effettuato entro 5 giorni, ivi compreso il giorno di uscita e quello d'entrata, qualora non sia diversamente disposto da altre norme del presente Accordo. 2. Qualora sussistano giustificati motivi il soggiorno nell'area adiacente puo' essere prorogato, a domanda, fino a 30 giorni. Nella domanda deve essere precisato il periodo che l'interessato intende trascorrere nell'area adiacente. 3. Ove per cause di forza maggiore il rientro non possa essere effettuato nel termine prescritto, il titolare di uno dei documenti del presente Accordo deve darne immediata notizia alle competenti Autorita' locali, le quali ne informano le Autorita' dell'altra Parte. 4. Il movimento dei titolari di lasciapassare e' consentito solo nelle aree di applicazione dell'Accordo.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art5 · fonte su Normattiva