[1]' di rilascio del lasciapassare

[2]1. I lasciapassare di cui all'articolo 4 sono rilasciati di regola entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, da parte italiana dalle questure competenti e, da parte jugoslava, dai competenti organi comunali in base a documenti attestanti che il richiedente si trova nelle condizioni previste dal presente Accordo. 2. I lasciapassare sono rilasciati dalle Autorita' jugoslave indicate al precedente comma anche per i cittadini italiani residenti nel territorio di cui all'allegato D del presente Accordo e dalle Autorita' italiane indicate nello stesso precedente comma anche per i cittadini jugoslavi residenti nel territorio di cui all'allegato A del presente Accordo. 3. L'elenco dei lasciapassare che si intendono rilasciare e' sottoposto al visto delle Autorita' dell'altra Parte menzionate al comma 1 del presente articolo. A tal fine, esso viene inoltrato per il tramite degli organi addetti ai servizi di controllo dei valichi, secondo le modalita' che saranno concordate tra gli stessi organi. L'elenco viene restituito vistato entro 8 giorni dalla consegna. 4. Qualora le Autorita' di una delle Parti contraenti non ritengano opportuna la concessione del lasciapassare per una determinata persona, lo annotano sullo stesso elenco indicandone i motivi. Il lasciapassare per detta persona non viene quindi concesso. 5. Qualora le Autorita' di un'area ritengano che determinate persone, residenti nell'area adiacente, non possano fruire per un determinato periodo del lasciapassare, ne informano le Autorita' che lo hanno rilasciato, le quali alla sua scadenza, non lo rinnovano e provvedono al suo ritiro, informando le Autorita' dell'area adiacente. 6. Nei casi in cui la procedura di cui sopra si renda necessaria prima della scadenza della validita' del lasciapassare, le Autorita' competenti ne informano subito le Autorita' dell'altra area che entro 30 giorni comunicano l'avvenuto ritiro del documento. 7. Le segnalazioni di una Autorita' all'altra riguardanti i casi di cui ai precedenti commi 5 e 6 devono contenere le generalita' del titolare del lasciapassare, i motivi del richiesto ritiro e la durata del provvedimento. 8. Il ritiro del lasciapassare o il rifiuto di concederlo non fanno perdere il diritto di proprieta' o altro diritto sui beni.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art6 · fonte su Normattiva