di prestare assistenza 1. Ogni capitano e' tenuto, nella misura in cui puo' farlo senza grave pericolo per la sua nave e per le persone a bordo, a prestare assistenza ad ogni persona in pericolo di scomparire in mare. 2. Gli Stati parti adottano i provvedimenti necessari per far rispettare l'obbligo enunciato al paragrafo 1. 3. Il proprietario della nave non e' responsabile della violazione, da parte del capitano, dell'obbligo enunciato al paragrafo 1.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art10 · fonte su Normattiva