del soccorritore, del proprietario e del capitano 1. Il soccorritore ha, nei confronti del proprietario della nave o degli altri beni in pericolo, l'obbligo:

  • a)di effettuare le operazioni di soccorso con la dovuta cura;
  • b)nell'adempiere all'obbligo specificato al capoverso a), di agire con la dovuta cura per prevenire o ridurre danni all'ambiente;
  • c)ogni qualvolta le circostanze lo richiedano in maniera ragionevole, di sforzarsi di ottenere l'assistenza di altri soccorritori;
  • d)di accettare l'intervento di altri soccorritori qualora ne sia ragionevolmente richiesto dal capitano o dal proprietario della nave o di altri beni in pericolo; rimane tuttavia inteso che l'importo della sua remunerazione non sara' pregiudicato qualora risulti che detta richiesta non era ragionevole. 2. Il capitano ed il proprietario della nave o il proprietario degli altri beni in pericolo hanno nei confronti del soccorritore, l'obbligo:
  • a)di cooperare pienamente con esso durante le operazioni di soccorso;
  • b)cio' facendo, di agire con la dovuta cura per prevenire o ridurre danni all'ambiente;
  • c)quando la nave o gli altri beni sono stati condotti in un luogo sicuro, di accettarne la riconsegna qualora il soccorritore lo chieda loro in maniera ragionevole.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art8 · fonte su Normattiva