del soccorritore, del proprietario e del capitano 1. Il soccorritore ha, nei confronti del proprietario della nave o degli altri beni in pericolo, l'obbligo:
- a)di effettuare le operazioni di soccorso con la dovuta cura;
- b)nell'adempiere all'obbligo specificato al capoverso a), di agire con la dovuta cura per prevenire o ridurre danni all'ambiente;
- c)ogni qualvolta le circostanze lo richiedano in maniera ragionevole, di sforzarsi di ottenere l'assistenza di altri soccorritori;
- d)di accettare l'intervento di altri soccorritori qualora ne sia ragionevolmente richiesto dal capitano o dal proprietario della nave o di altri beni in pericolo; rimane tuttavia inteso che l'importo della sua remunerazione non sara' pregiudicato qualora risulti che detta richiesta non era ragionevole. 2. Il capitano ed il proprietario della nave o il proprietario degli altri beni in pericolo hanno nei confronti del soccorritore, l'obbligo:
- a)di cooperare pienamente con esso durante le operazioni di soccorso;
- b)cio' facendo, di agire con la dovuta cura per prevenire o ridurre danni all'ambiente;
- c)quando la nave o gli altri beni sono stati condotti in un luogo sicuro, di accettarne la riconsegna qualora il soccorritore lo chieda loro in maniera ragionevole.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
